Per la prima volta, in Italia, viene istituita l’unione civile tra persone dello stesso sesso nell’ambito di una normativa che coinvolge e disciplina anche le convivenze di fatto. Via libera alla legge sulle unioni civili a firma della senatrice Cirinnà, dunque: la Camera ha infatti definitivamente approvato la Proposta di Legge n. 2081 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. (il testo: unioni-civili-il-testo-definitivamente-approvato-dal-parlamento)
Le UNIONI CIVILI REGISTRATE
REQUISITI: Due persone fisiche, maggiorenni e dello stesso sesso, possono oggi vedere riconosciuta la loro unione, costituendola mediante una dichiarazione alla presenza di due testimoni, innanzi all’Ufficiale Giudiziario. L’unione civile verrà così registrata nell’archivio dello stato civile, con l’indicazione dei dati anagrafici delle parti, della residenza e del regime patrimoniale prescelto. In particolare, è anche possibile stabilire il Cognome dell’unione civile, scegliendolo tra uno di quelli delle parti. Similmente a quanto previsto per il matrimonio civile già disciplinato nel codice civile, sono previsti degli impedimenti. Non si può costituire un’unione civile se esiste:
- Un vincolo matrimoniale e un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
- Interdizione per infermità mentale;
- Rapporti di affinità o parentela;
- Condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte;
- Rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, in questo caso la procedura di costituzione dell’unione civile è sospesa sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento.
Parimenti, si applicano all’unione civile anche le disposizioni del codice civile relative alle cause di nullità del Matrimonio.
DIRITTI E DOVERI: Dall’unione civile tra persone dello stesso sesso deriva l’obbligo all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Le parti sono tenute a contribuire ai comuni bisogni, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro (professionale o casalingo). A differenza di quanto previsto per i coniugi uniti in matrimonio, non è previsto il reciproco obbligo alla fedeltà.
Al fine di assicurare e garantire la piena tutela dei diritti e l’adempimento degli obblighi discendenti dall’unione civile, si precisa che le disposizioni riferite al matrimonio e quelle contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Tale norma, tuttavia, non si applica alla legge 4 maggio 1983, n. 184 sulle adozioni, ma il Decreto precisa che ‘resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti’, in qualche modo, secondo alcune interpretazioni, salvando la giurisprudenza esistente sulle stepchild adoption.
SCIOGLIMENTO: L’unione civile si scioglie quando le parti manifestano, anche disgiuntamente, innanzi all’Ufficiale di stato civile, la volontà di sciogliere l’unione. In particolare, l’eventuale sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso è parimenti causa di scioglimento dell’unione civile tra persone del medesimo sesso. Inoltre, alla rettificazione anagrafica, se i coniugi (dunque nell’ambito del matrimonio) manifestano la volontà di non sciogliere il vincolo o non cessarne gli effetti civili, si determina l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
La CONVIVENZA DI FATTO
REQUISITI: anche per questo istituto sono previsti dei requisiti necessari, quali la maggiore età dei conviventi (siano essi di diverso o dello stesso sesso), la sussistenza di legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, l’assenza di vincoli di parentela, affinità o adozione, o di legami matrimoniali o derivanti da un’unione civile. Ovviamente, il requisito principe è quello della coabitazione, che si evince dai certificati anagrafici.
DIRITTI E DOVERI: Sono altresì previsti reciproci diritti e doveri, in particolare quelli di reciproca assistenza e gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario, in caso di malattia o ricovero (diritto di visita, di accesso alle informazioni personali, la facoltà di designare l’altro quale rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporti l’incapacità di intendere e volere, nonché in caso di morte. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza al convivente superstite viene riconosciuto il diritto di abitazione per due anni o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a due anni, fino ad un massimo di cinque anni. Qualora la coabitazione preveda anche figli minori o disabili convivente superstite, il diritto di abitazione si protrae per un periodo non inferiore a tre anni. Tale diritto viene meno qualora il convivente superstite cessi di abitare stabilmente l’immobile di comune residenza ovvero in caso di matrimonio, unione civile o nuova convivenza di fatto. Il convivente di fatto, inoltre, succede al defunto nel contratto di locazione della casa di comune residenza.
CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA: Altra importante novità, è quella per cui in caso di cessazione della convivenza di fatto è previsto l’obbligo di mantenimento qualora il coniuge separato non disponga di adeguati redditi propri: il convivente ha diritto di ricevere dall’altro gli alimenti per il suo mantenimento, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.
Il CONTRATTO DI CONVIVENZA
DEFINIZIONE: è un accordo, redatto in forma scritta a pena di nullità e in forma pubblica, le parti disciplinano i reciproci rapporti patrimoniali e fissano la comune residenza. Il contratto può inoltre prevedere disposizioni sulle modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, nonché il regime patrimoniale della comunione dei beni, modificabile in qualunque momento.
RISOLUZIONE: il contratto di convivenza si risolve In caso di morte di una delle parti, in caso di matrimonio o di successiva unione di una delle parti, nonché in caso di accordo delle parti o di recesso unilaterale.