PROMOZIONI COMMERCIALI E PUBBLICITÀ

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PROMOZIONI COMMERCIALI E PUBBLICITÀ

IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI NON SENSIBILI

Il titolare di tre utenze di telefonia mobile fornite da TIM presentava ricorso innanzi al Tribunale di Milano, chiedendo alla convenuta Telecom Italia S.p.A. l’interruzione di ogni illegittimo trattamento ed uso dei suoi dati personali per finalità promozionali, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dei continui messaggi a contenuto promozionale e pubblicitario.

Il Tribunale di Milano emetteva Sentenza  con la quale dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda inibitoria (ossia sull’ordine di interrompere ogni trattamento e uso dei dati per finalità promozionali) e rigettava la domanda risarcitoria.

Tuttavia, per giungere a tale decisione, il Tribunale riteneva necessario verificare l’esistenza o meno del consenso precedentemente prestato dal ricorrente al trattamento dei suoi dati per l’invio di messaggi a contenuto pubblicitario, nonostante Telecom Italia avesse posto fine all’invio di qualsiasi tipologia di messaggio di natura promozionale.

Le due posizioni delle parti vedevano Telecom Italia affermare la legittimità del proprio comportamento sul presupposto dell’esistenza del consenso alla ricezione di quei messaggi prestato dal ricorrente, comprovandolo attraverso le risultanze dei sistemi informatici recanti annotazioni eseguite da operatori incaricati dalla Telecom Italia.

Il ricorrente, d’altro canto, negava di aver prestato il proprio consenso in forma scritta, fondando la propria pretesa sull’Art. 23 del D.Lgs. n. 196 del 2003.
(Art. 23 Consenso 1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato. 2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 13. 4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.)

Ciò che qui ci importa, al di là delle peculiarità del caso concreto è la posizione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione che si è pronunciata sul Ricorso avverso il Provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Milano.

La Cassazione Civile con la Cass Civ sentenza 16 maggio 2016, n. 9882 ha ribadito che il consenso al trattamento dei dati personali comuni è valido anche se rilasciato in forma orale, fermo restando che al titolare del trattamento dei dati spetta l’onere probatorio dell’avvenuto consenso. E dunque, in merito alla vicenda di cui si parla,la Prima Sezione civile della Cassazione ha stabilito la validità del consenso orale del cliente al trattamento dei suoi dati anche attraverso registrazioni e riproduzioni informatiche.

Ritiene la Corte di Cassazione che la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali c.d. comuni (dunque non sensibili) non è soggetta al requisito della forma scritta, ma, a differenza dei dati sensibili, può essere espressa anche oralmente purché venga documentata per iscritto, come da interpretazione diffusa della normativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 23.

Inoltre, il titolare del trattamento Telecom Italia Spa, onerato della prova circa la relativa liceità del consenso, correttamente forniva riscontro scritto documentale dell’acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali comuni, avvalendosi di registrazioni e riproduzioni anche informatiche da lui stesso attivate (correlate alla doverosa preventiva informativa resa all’utente, ai sensi del D.Lgs. n. del 2003, art. 13).

Come stabilito dalla Suprema Corte in tale recentissima Sentenza, in materia di trattamento dei dati personali c.d. comuni per finalità promozionali e commerciali mediante messaggi di testo (SMS) su utenze telefoniche mobili:

  • La regola introdotta dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 23, comma 3, secondo cui il consenso al trattamento è validamente prestato se è documentato per iscritto, attiene non alla forma di manifestazione del consenso in questione – come, invece, stabilito per il trattamento dei dati sensibili di cui al comma 4 dello stesso art. 23 -, ma al contenuto dell’onere probatorio gravante sul titolare dei dati personali.
    Dunque se per il trattamento dei dati sensibili è necessario prestare consenso per iscritto, per il trattamento dei dati comuni il consenso può validamente essere prestato anche in forma orale e la validità di tale consenso non è vincolata alla forma della sottoscrizione di un documento da parte dell’interessato.
  • Al titolare dei dati personali è imposto di dare documentazione per iscritto dell’assenso anche orale, esplicitato dall’utente del servizio, al trattamento dei medesimi suoi dati per scopi pubblicitari e promozionali aggiuntivi rispetto al fornito servizio di telefonia mobile.                                                                                                               Il titolare dei dati personali (Telecom Italia, in questo caso) è tenuto fornire la documentazione scritta dell’assenso fornito dall’utente al trattamento dei dati personali comuni, pur senza necessitare di documenti sottoscritti direttamente dal medesimo.
  • La documentazione per iscritto può essere integrata anche da riproduzioni meccaniche o informatiche effettuate dal titolare del trattamento, salva l’eventuale successiva verifica dell’idoneità, adeguatezza e sufficienza del contenuto dell’acquisita annotazione.

Prestare sempre attenzione, dunque, non solo a ciò che ci viene chiesto di sottoscrivere ma anche, nell’ambito del trattamento dei dati comuni, a quanto oralmente affermiamo e accettiamo.
Verba volant non semper.

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